Accessibilità

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LA LEGGE 04/2004 (“Legge Stanca”): L’ACCESSIBILITA’ DEI SITI WEB DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Il caso delle Università)


La legge 04/2004 <http://www.pubbliaccesso.it/normative/legge_20040109_n4.htm> intende far sì che tutti i siti internet delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.) rispettino requisiti tecnici minimi tali da eliminare qualsiasi tipo di discriminazione nella fruizione delle informazioni erogate. Tali siti, dunque, devono poter essere usati anche da coloro che, a causa di disabilità, necessitino di tecnologie assistive o configurazioni software/hardware particolari. La legge, entrata in vigore il primo febbraio 2004, è stata poi seguita dal DM 8 luglio 2005 , in cui vengono elencati nel dettaglio i 22 requisiti tecnici affinché un sito possa essere definito “accessibile” <http://www.pubbliaccesso.gov.it/biblioteca/documentazione/studio_lineeguida/3_requisiti_tecnica.htm > , e dal DPR 75 del primo marzo 2005 <http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm>, nel quale si precisano le metodologie di valutazione dell’accessibilità e di richiesta del relativo logo.


Che cos’è l’accessibilità?

La legge è molto precisa su questo punto; essa stabilisce che l’accessibilità è la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitino di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Si tratta in pratica di situazioni legate a problemi sensoriali (cecità, ipovedenza, sordità, etc.) e motori (capacità di movimento limitata). In tali casi – si parla di un 5% dei navigatori -, la fruizione di un sito internet è possibile grazie all’uso di strumentazioni particolari (hardware o software): lettori di schermo (screen reader), barra braille, tastiere e mouse alternativi, etc., i quali, per funzionare in maniera ottimale, hanno bisogno di navigare in siti ben costruiti, in una parola tecnicamente “accessibili”. Per la legge italiana ciò si traduce nell’obbligo di rispettare 22 requisiti tecnici ben precisi <http://www.pubbliaccesso.gov.it/biblioteca/documentazione/studio_lineeguida/3_requisiti_tecnica.htm>.


Che cos’è un sito Internet?

Il DM 8 Luglio 2005 definisce ciò che si deve intendere per “sito internet”: non solamente ciò che definiamo usualmente “sito web” ma qualsiasi cosa – on-line e off-line – che utilizzi “tecnologia internet”, comprendendo quindi non solo le intranet ma anche eventuali applicazioni web-based, (ad esempio anche cataloghi, manuali, guide, etc. costituiti da pagine navigabili, distribuiti su CD-ROM.).


Che cos’è una Pubblica Amministrazione?

La legge 04/2004 fa riferimento ad un decreto del 2001 in cui viene definita esattamente che cos’è una P.A.. L’elenco è lungo ma in estrema sintesi vi rientrano non solo tutte le amministrazioni e le realtà dello Stato, locali e centrali, ma pure realtà non statali ma a prevalente capitale pubblico o concessionarie di servizi pubblici (vi possono quindi rientrare, per esempio, anche gli istituti bancari che si occupano di effettuare l’incasso on-line per conto delle P.A.). Le Università sono elencate esplicitamente in tale decreto.


L’adeguamento dei siti è obbligatorio per le P.A.?

La legge Stanca impone l’adeguamento ai 22 requisiti tecnici dell’accessibilità solo nel caso in cui si sia in presenza di contratti nuovi o aggiornamenti di vecchi contratti (i contratti con fornitori esterni che non prevedano esplicitamente il rispetto dell’accessibilità sono dichiarabili nulli); in altre parole, secondo la legge non vi sarebbe obbligo nel caso di siti sviluppati/modificati internamente, in assenza quindi di contratti con fornitori esterni. Vi è attualmente un progetto di emendamento di questa evidente carenza normativa (la cosiddetta Campa-Palmieri II), la quale, se approvata (si prevede che lo sarà a breve), imporrà senza più ambiguità il rispetto dei requisiti tecnici anche ai siti sviluppati internamente. Tuttavia, a parte le ovvie motivazioni “morali”, il rispetto di ciò che genericamente definiamo “accessibilità dei siti web delle P.A.” ci è imposto indirettamente da altre due fonti normative, che sono:

1. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 82 del 7 marzo 2005), entrato in vigore il primo gennaio 2006, il quale, all’art. 53, recita testualmente “Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”. In particolare, nell’art. 54, viene imposto di includere nei siti elementi quali l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le caselle di posta istituzionali, i bandi di gara, etc. Ed il tutto deve essere realizzato entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Codice; quindi entro il primo gennaio 2008. E’ vero, d’altra parte, che vi è chi sostiene che le Università non rientrino tra le “Pubbliche Amministrazioni Centrali”; per l’Istat, ad esempio – che, ai fini di formazione del Bilancio statale, deve pubblicare ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale l’elenco delle realtà istituzionali che fanno parte delle Amministrazioni Pubbliche -, le Università fanno parte delle “Pubbliche Amministrazioni Locali” <http://www.istat.it/strumenti/definizioni/elenco_amministrazioni_pubbliche/>, e dunque non rientrerebbero tra quelle interessate dall’art.53 del C.A.D. Tuttavia, lo stesso C.A.D. provvede ad eliminare ogni ambiguità al riguardo definendo le “Pubbliche Amministrazioni Centrali”: all’art.1 sono elencate anche le “istituzioni universitarie”.

2. Legge 67/2006 <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06067l.htm>. Tale legge, intitolata”Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, estende la tutela della persona disabile anche a tutti gli ambiti extra-lavorativi, imponendo dunque l’eliminazione di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta: “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”. Stando al parere del maggior esperto italiano di accessibilità - Roberto Scano -, un disabile che, a differenza di un normodotato, non riesca ad ottenere informazioni da un sito di una P.A., potrebbe benissimo appellarsi a questa legge per ottenere non solo la cessazione del comportamento discriminatorio, ma anche un congruo risarcimento dei danni.

Chi valuta e verifica il rispetto dei requisiti tecnici?

Secondo il decreto di attuazione della Legge Stanca, il rispetto dei 22 requisiti tecnici viene valutato in maniera autonoma dalle P.A. stesse, nella figura del responsabile dei sistemi informativi, il quale risponde direttamente nel caso di mancato rispetto dei criteri. Si tratta in pratica di una autocertificazione. A ciò può seguire, ma non è assolutamente obbligatoria, la richiesta al CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione) del rilascio dell’apposito “bollino” da apporre su tutte le pagine web autocertificate. In tal caso, il CNIPA può verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di accessibilità. Qualora riscontri delle anomalie, richiede all’Amministrazione la predisposizione di un piano di adeguamento. Non sono previsti provvedimenti disciplinari. Essendo di fatto un’autocertificazione, l’eventuale presenza del “bollino” non significa necessariamente che un sito sia effettivamente accessibile. Si sono già presentati casi di siti pubblici forniti di bollino benché palesemente inaccessibili.


Vi sono diversi livelli di accessibilità dei siti?

Oltre al rispetto dei 22 requisiti, che è la verifica tecnica minima (e sufficiente), il DM 8 luglio 2005 prevede quella che viene chiamata “verifica soggettiva”, la quale non è assolutamente obbligatoria per i siti della P.A ma solo per le aziende private che intendano ufficialmente dichiarare accessibile il loro sito. Essa in sostanza prevede una verifica “empirica” della qualità dei servizi effettuata con l’intervento attivo del destinatario, anche disabile, tramite l’utilizzo di diverse tecnologie assistive usate normalmente dai navigatori con disabilità. Tale verifica viene effettuata da “valutatori”, che in pratica sono persone giuridiche (aziende, istituti) che hanno fatto richiesta al CNIPA e che dispongono delle adeguate professionalità ed attrezzature. Al termine della verifica soggettiva si ottiene il rilascio di un bollino fornito di uno/due/tre asterischi a seconda del grado di qualità risultante. Il regolamento di attuazione della Legge Stanca prevede che le P.A. “volenterose” “possono acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell’elenco” del CNIPA. La verifica soggettiva, in ogni caso, prevede un costo, per l’intervento del valutatore, che si aggira intorno ai diecimila euro.


Paolo Alberici (Cesia, 7 febbraio 2007)